Art. 3.
(Sanzioni aggiuntive e pene accessorie).

      1. Per tutti i reati in materia di sicurezza e igiene sul lavoro per i quali è prevista anche la pena detentiva, deve essere comminata, in aggiunta alle sanzioni penali specificamente previste, anche la sospensione per due anni dei benefìci contributivi eventualmente goduti dall'azienda responsabile.
      2. Alla condanna del datore di lavoro o del dirigente per il reato di omicidio colposo o di lesioni colpose gravi, commesso in violazione di norme, generali o specifiche, in materia di sicurezza e igiene sul lavoro, consegue l'applicazione delle pene accessorie previste dagli articoli 32-bis e 32-ter del codice penale.